Regime forfettario: tutte le novità, i pro e i contro

Si tratta di uno dei dilemmi d’attualità tra i professionisti con partita IVA: regime forfettario o regime ordinario? Le novità degli ultimi messi hanno introdotto nuovi dubbi e l’esigenza più sentita è quella di fare chiarezza per scegliere con serenità e non incappare in errori. Con la legge di Bilancio 2019 sono state infatti apportate importanti modifiche al regime dei forfettari, ampliando significativamente il perimetro di accesso.

Quali sono le principali modifiche e le caratteristiche del nuovo regime? Le riepiloghiamo a seguire in questa utile guida per tutti voi.

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Regime forfettario: requisiti di accesso

Ecco quali sono i principali parametri richiesti per rientrare nel regime forfettario:

  • ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000
  • è stata eliminata la soglia di  € 5.000 per spese per lavoro accessorio/dipendente
  • è stata eliminata la soglia di  € 20.000 per i beni strumentali.

Altra novità consiste nell’esercizio di più attività caratterizzate da un ATECO differente. Prima delle modifiche, era previsto che si dovesse considerare il limite più elevato dei ricavi; con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, è imposto che si debba considerare la somma dei ricavi/compensi ai fini della verifica della soglia dei € 65.000. Esempio: se nel 2018 un soggetto avesse conseguito € 50.000 dall’attività di commerciante ambulante di prodotti alimentari e bevande (ATECO 47.81) e € 20.000 dall’attività di commerciante ambulante di altri prodotti (ATECO 47.82), supererebbe la soglia dei € 65.000 e non potrebbe accedere nel 2019 al regime dei nuovi forfettari.

Regime forfettario: soggetti esclusi

Continuano a essere esclusi dal regime forfettario le seguenti categorie:

  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito;
  • soggetti non residenti;
  • soggetti che effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili;
  • soggetti che abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni o imprese familiari o SRL (tutte le SRL, non solo quelle in trasparenza come in precedenza) al momento dell’accesso;
  • soggetti che abbiano percepito redditi da lavoro dipendente/assimilati e che esercitino attività di impresa o professionale prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro (o di soggetti a loro direttamente o indirettamente collegati) dei 2 anni precedenti.

Questo ultimo punto è una della novità per il 2019 e ha lo scopo di evitare l’effetto elusivo del passaggio da dipendente a lavoratore autonomo/imprenditore verso lo stesso datore di lavoro/committente.

Resta invariato il “regime di start-up” che prevede un’aliquota ridotta, pari al 5% in luogo dell’ordinario 15%, per il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e per i 4 successivi, così come resta in essere la possibilità di fruire della riduzione del 35% dei contributi previdenziali Inps per artigiani e commercianti, che si ricorda essere in ogni caso l’unico onere deducibile.

Nuovo regime forfettario: aderire sì o no?

Conviene aderire al nuovo regime forfettario? Le considerazioni da fare per valutare se convenga o meno sono molteplici.

Ne elenchiamo qui alcune, le prime due a favore del regime ordinario, le ultime del forfettario:

A favore del regime ordinario:

  • presenza del quadro RP con importi significativi: gli oneri detraibili diverrebbero inefficaci entrando nel regime dei forfettari;
  • presenza di costi ingenti. Pur essendo l’aliquota dei forfettari molto bassa, pari al 15% (o 5% per le neo costituite), è in ogni caso più alta dell’imposta che verserebbe un soggetto che genera più costi rispetto alla percentuale forfettizzata per il suo ATECO e nel caso limite, potrebbe generare una perdita sulla quale, con il regime “ordinario”, non verserebbe alcuna imposta;

A favore del regime forfettario:

  • riduzione dei contributi previdenziali del 35%. Questa considerazione opera a favore del regime forfettario nel caso in cui il soggetto sia commerciante/artigiano soggetto alla contribuzione Inps e sia già in regola, ai fini pensionistici, con i versamenti effettuati in passato;
  • eliminazione di molti adempimenti, tra cui quello della fatturazione elettronica. Si ricorda, infatti, che dal 2019 i minimi e i forfettari sono esonerati dall’obbligo di emettere fatture in formato elettronico;
  • semplificazioni contabili/amministrative. Le fatture non avranno più né Iva né eventuali ritenute; infatti, i forfettari non devono né subire né versare ritenute.

di Sabrina Della Valle

Tributarista di @freelancenetworkIt

Per maggior informazioni  info@freelancenetwork.it

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